IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La  presente legge, in applicazione del quinto comma dell'art.
38  della  Costituzione,  individua  le  condizioni  e  le  procedure
necessarie   per   attribuire   alle   istituzioni  aventi  struttura
privatistica  e  natura  giuridica  di   istituzioni   pubbliche   di
assistenza  e beneficienza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio
1890, n. 6972 che ne facciano richiesta, la personalita' giuridica di
diritto privato, ai sensi dell'art. 12 del Codice civile.