IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge, in applicazione del quinto comma dell'art. 38 della Costituzione, individua le condizioni e le procedure necessarie per attribuire alle istituzioni aventi struttura privatistica e natura giuridica di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 che ne facciano richiesta, la personalita' giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 12 del Codice civile.